L'INPS con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 ha fornito chiare istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti, prevista dall’art. 5 del DL n. 111/2020.
La disposizione in esame prevede che nel caso in cui il lavoratore dipendente debba rimanere a casa perché il figlio convivente, minore di quattordici anni, è stato posto in quarantena dall'ASL, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, egli ha diritto, qualora non potesse svolgere il suo lavoro in modalità agile, alla fruizione di un congedo indennizzato. La domanda di congedo dovrà essere presentata all’INPS; se invece si tratta di dipendente del settore pubblico la domanda dovrà essere presentata direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro.
Tale indennità è riconosciuta, alternativamente ad uno o all’altro genitore, solo quando la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile. L’indennità viene calcolata in misura pari al 50 % della retribuzione stessa, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001, e dunque come il congedo parentale. In particolare, essa è calcolata in misura percentuale (50%) della retribuzione globale, nella quale si dovrà considerare la retribuzione imponibile relativa al mese precedente l’inizio del congedo, applicando a questa dei divisori previsti per legge.
Riconoscendo che l’indennità è riconosciuta in luogo alla retribuzione, sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto, coincidenti con le sole giornate lavorative ricadenti nel periodo di quarantena disposto dalla ASL.

