Nuove regole per l’esenzione contributiva e fiscale


L’articolo 1 comma 677 della Legge n° 160/2019, Legge di Bilancio 2020, ha modificato l’articolo 51 comma 2, lettera c) del DP n° 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), prevede che dal 1° gennaio del corrente anno  l’esenzione da contributi e tassazione per i buoni pasto sarà definita come segue: 
• Buoni pasto cartacei l’esenzione scenderà fino a quattro euro compresi (fino al 31/12/2019 era fino a euro 5,29);
• Buoni pasto in formato elettronico l’esenzione salirà fino a otto euro compresi ( fino al 31/12/2019 era fino a 7,00).
Per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, l’esenzione resterà esente ai fini contributivi e fiscali fino al valore giornaliero di euro 5,29.
Le modifiche sopra riportate si applicheranno ai buoni pasto assegnati dal 1° Gennaio 2020.
Si attendono le necessarie circolari dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate.


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