Ritenute su appalti e regolarità fiscale
Dal 1° gennaio 2020 sono entrare in vigore misure atte a contrastare l’illecita somministrazione di manodopera.
La novità è rivolta ad evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l’abuso delle compensazioni e l’evasione in materia di IVA.
A partire dal 1° Gennaio:
• Sono previste nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente
• Sono introdotti limiti alla compensazione mediante F24
Appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi sono obbligati a procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori in forza nei singoli appalti con deleghe di pagamento ben distinte.
Nel contempo il committente dovrà verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere e servizi, nonché la quadratura dei versamenti con i dati trasmessi. In caso di discordanze o irregolarità si dovrà procedere al blocco dei pagamenti a favore di questi soggetti, pena l’applicazione di sanzioni tributarie.
Per verificare quanto sopra, le deleghe di versamento dovranno essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, allegando un elenco completo dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari a l controllo.
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano tutti i sostituti d’imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.
Nello specifico si tratta dell’affidamento ad un’impresa che conclude una o più opere/servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, caratterizzati da contratti con utilizzo di manodopera.
Adempimenti appaltatore
Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, dovranno effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori dipendenti con distinte separate per ciascun committente.
Viene istituito il codice 09 identificativo del soggetto committente, da inserire nel Modello F24. Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del versamento il Modello F24 dovrà essere trasmesso al committente congiuntamente ad un elenco nominativo dei lavoratori che sono stati impiegati nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente. L’elenco dovrà contenere le ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore per l’esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare delle retribuzioni collegate alla prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali.
Adempimenti committente
Il committente deve analizzare e verificare nel dettaglio i dati ricevuti dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.
In caso di mancato versamento o altre anomalie, è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati e darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Certificazione di regolarità
Tali nuove disposizioni non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie, comunicano con specifica certificazione al committente la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:
• Essere in attività da almeno tre anni
• Essere in regola con gli obblighi dichiarativi
• Di non aver iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi alle imposte sui redditi etc.
• La certificazione è messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
• La certificazione ha validità 4 mesi
Per quanto sopra, si attende che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile tale servizio entro e non oltre il 31 Gennaio 2020, per consentire il versamento del 16 Febbraio.
Si auspicano tempestivi chiarimenti.
Riferimenti
Legge n° 157 del 19 Dicembre 2019

