Con circolare n° 140 del 19 Novembre 2019, l’Inps recepisce l’indirizzo della Corte di Cassazione in merito alla fruizione da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri per allattamento di cui all’articolo 40 del D.Lgs n° 151/2001.

Nel caso di madre lavoratrice autonoma, viene riconosciuta al padre lavoratore dipendente la facoltà di astensione dal lavoro con utilizzo dei riposi giornalieri (allattamento) di cui all’art. 40 del D.Lgs n° 151/2001, a prescindere dall’utilizzo dell’indennità di maternità da parte della madre.
L’articolo 40 prevede che il padre lavoratore possa usufruire di periodi di riposo giornalieri durante il primo anno di vita del bambino, nei seguenti casi:
• Figli affidati al solo padre
• Madre che non sia lavoratrice dipendente
• Morte o grave infermità della madre
• In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non li utilizza
Finora l’Inps aveva escluso il padre dal diritto di usufruire dei riposi giornalieri (nel caso di madre lavoratrice autonoma) se non dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la stessa non avesse chiesto di fruire ininterrottamente anche del congedo parentale.
Tuttavia la Corte di Cassazione in data 12/09/2018 è intervenuta con la sentenza n° 22177/2018 prevedendo un diverso orientamento. Pertanto l’inps, al recepimento di quanto sopra, conferma che nel caso di madre lavoratrice autonoma, il padre può fruire dei permessi di riposo giornaliero dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o per gli affidamenti nazionali o internazionali dei minori ( a prescindere dal godimento dell’indennità di maternità della madre).


Ambito di applicabilità


In relazione alle indicazioni Inps, quanto sopra viene considerato per le domande pervenute e non ancora concluse.
Interessante da ricordare che a richiesta degli interessati, tali indicazioni potranno essere considerate per gli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. 
Si attendono da parte della sede ulteriori istruzioni riferite agli applicativi infornatici.


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