Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) – disciplinato dall’art. 13 all’art. 17 del D.Lgs. 81/2015 – è il contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.
In caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, i casi di utilizzo del contratto di lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. È possibile ricorrere al lavoro a chiamata, nel silenzio del CCNL, solo per le esigenze dettate dal Regio Decreto n. 2657/1923 che siano di carattere discontinuo o intermittente.
Il contratto di lavoro a chiamata
FORME E CONTENUTI:
• forma scritta;
• indicazione della durata a tempo determinato o indeterminato del contratto;
• luogo della prestazione;
• il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore;
• forme e modalità con le quali il datore di lavoro è autorizzato a richiedere la prestazione lavorativa;
• la rilevazione delle presenze;
• le modalità e i tempi di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità;
• le misure di sicurezza adottate nell’ambiente lavorativo;
CONDIZIONI E PRECISAZIONI:
• è possibile solo per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
• solo con soggetti di età inferiore a 24 anni (in questo caso le prestazioni a chiamata devono concludersi entro il compimento del 25esimo anno di età) o superiore a 55 anni, anche pensionati;
• ammesso tra le stesse parti per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate nell’arco di 3 anni solari (superato tale limite il contratto si trasforma a tempo indeterminato);
• il rapporto di lavoro non può essere a tempo parziale;
• può essere stipulato con o senza indennità di disponibilità: nel primo caso (art. 16 d.lgs. 81/2015), a fronte della garanzia che il lavoratore offre al datore di lavoro di rispondere alle chiamate, quest’ultimo gli corrisponderà l’indennità di disponibilità, comunque divisibile in quote orarie, stabilita dal CCNL di appartenenza o, in mancanza dal Decreto del Ministero del Lavoro; nel secondo caso, il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata con la conseguenza che, durante i periodi di inattività, non ha diritto a ricevere alcun trattamento economico e normativo;
• il trattamento economico, pro quota oraria, normativo e previdenziale è quello fissato dal CCNL ed è proporzionato in ragione dell’effettiva prestazione lavorativa eseguita; non può essere inferiore a quello riconosciuto ad un lavoratore di pari livello;
• il lavoratore è conteggiato nella forza lavoro aziendale in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre;
Comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego il giorno prima dell’inizio del contratto (a cura del consulente)
Comunicazione telematica
In occasione dell’inizio di ogni chiamata, anche lo stesso giorno e senza la necessità di indicare l’orario di lavoro, o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 gg sussiste l’obbligo di comunicazione amministrativa attraverso:
• Il servizio informatico tramite il sito Cliclavoro: l’azienda si dovrà preventivamente registrare sul sito di Cliclavoro e inviare la richiesta di accreditamento a “Servizi Lavoro,” selezionando “Gestione Intermittenti”. (solo per le aziende registrate a Cliclavoro, abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente e limitatamente a prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione è prevista la possibilità di invio tramite SMS che deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore; il numero al quale inviare la comunicazione è 3399942256);
• Via email:  scaricare e compilare il MODELLO UNI_INTERMITTENTI (link: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/UNI_Intermittenti_giugno2015.pdf); generare il file xml cliccando sul bottone presente sul modulo e inviarlo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
• Tramite l’APP Lavoro Intermittente: dopo avere effettuato il login, occorre inserire nella sezione “Invia nuova comunicazione” il codice fiscale del lavoratore, le date di inizio e di fine della prestazione e il codice della comunicazione obbligatoria.

 

 


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