Con la Circolare Inps numero 45 del 22/03/2019, vengono fornite indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Dal 1° Aprile le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica all’Inps.
Le domande cartacee già presentate al proprio datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il Modello ANF/DIP, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, non dovranno essere reiterate, ma saranno gestite dal datore di lavoro, il quale continuerà ad effettuare i relativi conguagli al più tardi entro la denuncia Uniemens del mese di Giugno 2019.
Le domande presentate con la nuova modalità saranno istruite direttamente dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.
Al cittadino richiedente saranno inviati solo eventuali provvedimenti di reiezione.
Si potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda”. In caso di variazione del nucleo familiare o condizioni che modificano le condizioni, il lavoratore interessato dovrà presentare sempre in via telematica , una domanda di variazione, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
La trasmissione della domanda dovrà avvenire attraverso i seguenti canali :
• WEB : servizio on line dedicato (possesso di di Pin dispositivo, identità SPID o CNS);
• Patronati o intermediari dell’Istituto.
Qualora il datore di lavoro risultasse non attivo (cessato o fallito) il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto nel limite della prescrizione quinquennale (punto 3.3 della circolare).
L’Inps successivamente alla ricezione della domanda e al calcolo degli importi, metterà a disposizione del datore di lavoro le risultanze in una specifica Utility, presente nel cassetto previdenziale aziendale.
Il datore di lavoro conguaglierà gli importi indicati dall’Inps sulla base del contratto sottoscritto e alla presenza /assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore a quella stabilita dall’Inps.
Nel caso in cui il lavoratore richieda assegni familiari arretrati, il datore di lavoro è tenuto a pagare e conguagliare esclusivamente gli importi relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Nei casi ove sia previsto il rilascio di Autorizzazione agli Assegni familiari, il lavoratore dovrà comunque presentare la domanda tramite la procedura telematica “Autorizzazione Anf” corredata di tutta la documentazione necessaria e inviare altresì la domanda di “ANF DIP” in vigore dal 01/04/2019.
Eventuali successivi messaggi dell’Istituto, forniranno ulteriori istruzioni per la gestione.

