In data 17 Ottobre 2018 l’INPS ha emanato la Circolare n.103 con la quale analizza le modifiche apportate dal Decreto Dignità alla disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54bis DL n.50/2017 fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge n.96/2018 le quali riguardano:
• l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali per le aziende alberghiere e per le strutture operanti nel settore del turismo;
• la modifica delle dichiarazioni inerenti le prestazioni occasionali per le imprese del settore agricolo;
• le informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica stabilita per le prestazioni occasionali;
• la previsione di una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Aziende alberghiere e settore turismo

La legge n.96/2018, modificando l’art. 54bis DL n.50/2017, prevede che il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
Sono ricompresi nel novero delle aziende alberghiere e del turismo tutti i datori di lavoro la cui attività è riconducibile ad uno dei seguenti codici ATECO2007, secondo quanto da essi dichiarato in fase di iscrizione al Registro delle Imprese:
• alberghi (55.10.00);
• villaggi turistici (55.20.10);
• ostelli della gioventù (55.20.20);
• rifugi di montagna (55.20.30);
• colonie marine (55.20.40);
• affittacamere per brevi soggiorni, case vacanza, bed and breakfast, residence (55.20.51);
• aree di campeggio e attrezzate per roulotte e camper (55.30.00).

Le prestazioni occasionali a favore di tali aziende, con fino a 8 dipendenti, possono essere svolte solo da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine o grado, o universitario;
• disoccupati (ex art. 19 D.lgs n.150/2015);
• percettori di prestazioni integrative di salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per quanto concerne la dichiarazione preventiva che l’utilizzatore deve inviare all’INPS prima dell’inizio della prestazione occasionale, vale, anche per le aziende alberghiere e del turismo, l’estensione da 3 a 10 giorni dell’arco temporale rispetto al quale possono riferirsi le prestazioni.
Quanto alla misura minima del compenso, essa può essere fissata liberamente dalle parti, prevedendo, tuttavia, un compenso netto minimo orario di Euro 9,00 e giornaliero di Euro 36,00.

Le novità relative al settore agricolo

Per poter ricorrere alle prestazioni occasionali i datori di lavoro agricoli non possono occupare più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.
L’arco temporale di riferimento della singola comunicazione preventiva, la quale deve essere inviata almeno  1 ora prima dell’inizio della prestazione occasionale, è esteso da 3 a 10 giorni, sicché un’unica comunicazione può riferirsi a prestazioni lavorative che saranno svolte in un periodo di 10 giorni continuativi di calendario.
Le prestazioni occasionali, in ambito agricoltura, possono essere svolte solo dalle seguenti categorie di lavoratori:
• titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità;
• giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine o grado o universitario;
• disoccupati (ex art. 19 D.lgs n.150/2015);
• percettori di prestazione integrative di salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Registrazione dei prestatori sulla piattaforma telematica

I lavoratori che intendono svolgere prestazioni occasionali hanno l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma telematica messa a disposizione dall’INPS, sul proprio portale, nel servizio “ Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di Famiglia”.

Nuove modalità di erogazione dei compensi

I compensi possono essere riscossi decorsi 15 giorni dal termine della prestazione lavorativa, presso qualunque sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato o autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma telematica INPS.

Pagamento da parte degli utilizzatori

L’utilizzo delle prestazioni occasionali presuppone l’esistenza di fondi disponibili nel c.d. “portafoglio telematico” che l’utilizzatore può alimentare attraverso due modalità:
• versamento tramite modello F24;
• addebito su c/c o su carta di debito/credito.

Le necessarie indicazioni operative saranno comunicate dall’INPS a seguito dell’implementazione delle procedure di pagamento.


Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

 


Contatti

Sede: Viale Romagna 48, Milano
P.Iva/Cod.Fis.: 03520200969
Tel.:02.70.60.24.67
Fax: 02.26.68.85.99
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I nostri uffici sono aperti
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
da lunedì a venerdì
Disponibili dalle 16.00 alle 18.30 su appuntamento



Contatti

Sede: Viale Romagna 48, Milano
P.Iva/Cod.Fis.: 03520200969
Tel.:02.70.60.24.67
Fax: 02.26.68.85.99
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I nostri uffici sono aperti
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
da lunedì a venerdì
Disponibili dalle 16.00 alle 18.30 su appuntamento