La normativa sul c.d. bonus 80,00 euro (pari a 960,00 euro annui), introdotto dal DL 66/2014 e stabilizzato dalla legge di bilancio 2015, è stata di recente modificata dal legislatore che, dal 2018, ha innalzato le soglie di reddito valide per la spettanza del beneficio.

Il credito è riconosciuto ai lavoratori del settore pubblico e privato:

  • il cui reddito complessivo sia formato da redditi di lavoro dipendente (ex art. 49 co. 1 del TUIR) ovvero da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 co. 1 del TUIR), quali:
  • compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • borse di studio e assegni di formazione professionale;
  • compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
  • remunerazioni dei sacerdoti;
  • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
  • compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
  • il cui reddito complessivo sia inferiore ad 26.600,00 euro;
  • la cui IRPEF lorda sui redditi di lavoro dipendente sia maggiore delle detrazioni di lavoro dipendente (qualora l’IRPEF lorda dovesse essere azzerata dalle detrazioni di lavoro dipendente, il credito non spetta).

Il fatto che un lavoratore non paghi imposta non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l’imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiari a carico) il bonus spetta ugualmente.

Quanto spetta

L’ammontare del credito varia in base al reddito complessivo annuo.
Nel dettaglio, sono state fissate due soglie di reddito:
la prima è pari a 24.600,00 euro, ed in questo caso si ha diritto al bonus in misura piena;
la seconda ha un importo variabile da 24.600,00 a 26.600,00 euro, nel qual caso si ha diritto al bonus in misura riproporzionata. 

In pratica, l’importo del bonus sarà pari a:

  • 960,00 euro/anno, se il reddito complessivo annuo non è superiore a 24.600,00 euro;
  • l’importo scaturente dalla seguente formula, 960,00 euro x [(26.600,00 - reddito complessivo annuo):2.000,00], se il reddito complessivo annuo è superiore a 24.600,00 euro, ma non a 26.600,00 euro;
  • zero, se il reddito complessivo annuo non è superiore a 26.600,00 euro.

Si precisa che il credito d’imposta deve essere rapportato al periodo di lavoro; in altri termini se il rapporto di lavoro non dura per l’intero anno, l’importo dovuto deve essere ragguagliato al periodo effettivo di durata dello stesso.

Esempi di calcolo

  • reddito annuo complessivo: 24.500,00 euro

importo bonus spettante: 960,00 euro/anno

  • reddito complessivo dal 1/1 al 30/6 (181 gg): 24.500,00 euro

importo bonus spettante: (960,00/365)x181= 476,05 euro/anno

  • reddito annuo complessivo: 25.500,00 euro

importo bonus spettante: 960,00 euro x [(26.600,00 – 25.500,00) : 2.000,00]= 528,00 euro/anno

  • reddito complessivo dal 1/1 al 30/6 (181 gg): 25.500,00 euro

importo bonus spettante: 960,00 euro x [(26.600,00 – 25.500,00) : 2.000,00]= 528,00 euro
(528,00/365)*181= 261,83/anno

Modalità di erogazione

I sostituti d’imposta (datore di lavoro o committente) devono determinare la spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, inclusi quelli eventualmente comunicati dal beneficiario.
Il credito, anticipato dal datore di lavoro o dal committente, è recuperato dal monte ritenute fiscali. Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d’imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali.

I sostituti di imposta potranno recuperare il credito indebitamente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
L’importo del credito riconosciuto deve essere indicato nel modello CU e nel modello 770.
Il credito riconosciuto al lavoratore è esente da contributi e da imposte, non con­fluisce nell’imponibile di TFR, ma aumenta semplicemente il netto del prospetto paga.

Adempimenti del lavoratore

I lavoratori che NON hanno i requisiti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio per ulteriori redditi corrisposti da altri datori di lavoro) sono tenuti a darne comunicazione al datore di lavoro, il quale dovrà recuperare il credito eventualmente erogato.
I lavoratori senza sostituto d’imposta (es. colf), titolari nel corso dell’anno di red­diti di lavoro dipendente o di redditi assimilati, rientranti tra i beneficiari, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi (modello REDDITI o 730).


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