L’articolo 1, commi 100-108, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) introduce una nuova agevolazione contributiva per le assunzioni di giovani.

La misura ha lo scopo di promuovere la stabile occupazione giovanile tramite uno sgravio contributivo per le aziende. Lo sgravio sarà pari al 50% dei contributi INPS per un massimo di 3.000 euro/anno ripartito su base mensile per 36 mensilità. Potrà essere richiesto per le assunzioni dal 1/01/2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti o per le stabilizzazioni di lavoro flessibile di giovani fino a 30 anni (35 anni fino al 31/12/2018).

Condizioni per la fruizione del bonus

Particolari e specifiche le condizioni per poter usufruire del Bonus lavoro Giovani 2018 sono:

  • assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • stabilizzazione a tempo indeterminato di un apprendista;
  • stabilizzazione a tempo indeterminato di un lavoratore in forza con contratto a tempo determinato;
  • il lavoratore, all’atto dell’assunzione o della stabilizzazione, non deve aver compiuto 30 anni (35 per le assunzioni o le stabilizzazioni di contratti a termine, limitatamente all’anno 2018);
  • il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro;
  • il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivi o licenziamenti collettivi;
  • il datore di lavoro deve essere in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi così come stabilito dall’art. 31 DLgs 150/2015 come ad esempio DURC regolare, rispetto del CCNL, diritto di precedenza.

Durata del bonus - Ammontare

  • per le nuove assunzioni e per le conversioni a tempo indeterminato di lavoratori in forza con contratto a termine, lo sgravio sarà pari al 50% dei contributi INPS per un massimo di 3.000 euro su base annua, ripartito su base mensile, per 36 mensilità.
  • per le stabilizzazioni degli apprendisti lo sgravio sarà pari al 50% dei contributi INPS per 12 mesi, oltre i normali benefici di 12 mesi previsti per la prosecuzione dell’apprendistato ex art. 47, comma 7 D.Lgs 81/2015.
  • Per le assunzioni di giovani/ studenti che hanno svolto presso la medesima azienda attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dalla legge o che hanno svolto, presso lo stesso datore periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, il bonus sarà pari al 100% dei contributi INPS per un massimo di 3.000 euro/anno, ripartito su base mensile, per 36 mensilità, a condizione che l’assunzione venga effettuata entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

Revoca del bonus

Se il lavoratore assunto con gli sgravi viene licenziato per giustificato motivo oggettivo nei primi 6 mesi il bonus verrà revocato e gli incentivi recuperati.
La stessa modalità in caso di licenziamento, nello stesso periodo, per un lavoratore della stessa unità produttiva con medesima qualifica.

Esclusioni

L’esonero contributivo giovani 2018 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai nuovi rapporti di apprendistato. Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa previgente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In attesa di una specifica circolare Inps, le aziende dovranno attendere la piena operatività del provvedimento.


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