Di seguito si evidenziano le linee guida riferite ai tirocini extracurriculari, rinnovate a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 25/05/2017.

Sono state introdotte importanti modifiche al contratto di tirocinio extracurricolare sottolineando che il tirocinio o stage, non è un rapporto di lavoro, né subordinato, né parasubordinato o autonomo.
Si tratta invece di un’attività di formazione, orientamento o riqualificazione che si svolge all’interno di un’azienda o di uno studio professionale. L’imprenditore o il professionista non sono datori di lavoro, ma ospitano il tirocinante all’interno della loro struttura/organizzazione, al fine di apprendere un determinato mestiere e orientarsi nel mercato del lavoro.
Le parti del contratto di tirocinio sono tre : il tirocinante, o stagista; il soggetto ospitante (professionista, azienda, associazione o altro ente); l’ente promotore, cioè il soggetto che promuove lo stage (può essere, ad esempio, un’università o un centro per l’impiego).

Il tirocinio formativo e di orientamento extracurricolare rappresenta una delle più diffuse forme di tirocinio. Si tratta di un contratto finalizzato alla formazione ed all’orientamento professionale, della durata minima, in basre alle recenti modifiche normative, di 2 mesi, e di durata massima di 12 mesi.

ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE

L’attivazione di un tirocinio extracurricolare avviene tramite una convenzione stipulata tra l’ente che promuove lo stage ed il soggetto che ospita il tirocinante (impresa, ente, associazione o studio professionale). Alla convenzione viene sempre allegato uno specifico progetto formativo, che deve essere rispettato da azienda e stagista.
Al tirocinante viene poi assegnato un tutor interno all’ente ospitante, nonché un referente all’interno dell’ente promotore.

CON QUALI SOGGETTI PUÒ ESSERE ATTIVATO

Il tirocinio extracurriculare può essere attivato con i seguenti soggetti:

  • disoccupati, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • soggetti già occupati che siano alla ricerca di una nuova occupazione;
  • persone disabili e svantaggiate; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato;
  • vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti con permesso di soggiorno per motivi umanitari.

LIMITI ALL’ATTIVAZIONE

Il tirocinio non può essere attivato:

  • se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro (escluso il rapporto di lavoro accessorio di durata massima pari a 30 giorni nei 6 mesi precedenti), un incarico o una collaborazione col soggetto ospitante nei due anni precedenti all’avvio dello stage;
  • se il soggetto ospitante ha effettuato, per attività equivalenti, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi; il divieto si estende al recesso per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento della prova, per fine appalto, per mancata conferma del rapporto di apprendistato, al termine del periodo formativo;
  • se il soggetto ospitante non è in regola con le norme su sicurezza e disabilità;
  • se il soggetto ospitante ha in atto procedure di Cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga nella stessa unità operativa e per attività equivalenti a quelle inserite nel progetto; chi ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può invece attivare tirocini.

Vi sono, poi, ulteriori precise regole da seguire:

  • non è possibile attivare un tirocinio per le mansioni che non necessitano di una formazione preliminare;
  • non è possibile utilizzare un tirocinante per sostituire dipendenti assenti per malattia, maternità o ferie, né per sostituire i lavoratori stagionali nei periodi di maggiore produttività;
  • il numero dei tirocinanti in azienda è limitato: secondo le nuove linee guida, le imprese sino a 5 dipendenti possono avere un solo stagista, le imprese tra.6 e 20 dipendenti non più di 2, le imprese oltre i 20 dipendenti sino al 10% dell’organico.

Le nuove linee guida hanno comunque disposto delle agevolazioni per favorire l’assunzione degli stagisti alla fine del tirocinio. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti possono superare il limite del 10% assumendo almeno il 20% dei tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto della durata minima di 6 mesi, anche part time al 50%.

COMPENSO MINIMO PER IL TIROCINANTE

Le linee guida prevedono un’indennità minima da erogare.
Trattasi di un importo pari a 300 euro lordi mensili (salvo eventuali aumenti da parte delle Regioni).
L’indennità può essere erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Inoltre, quando il tirocinio è organizzato nell’ambito di un bando pubblico, l’indennità può essere posta direttamente a carico dell’ente organizzatore del progetto, esonerando da spese l’azienda ospitante.
Nessun contributo è dovuto all’Inps.


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