In occasione del matrimonio, tutti i dipendenti hanno diritto ad un congedo retribuito.
I contratti collettivi disciplinano in maniera precisa il diverso trattamento tra operai e impiegati.

Il congedo matrimoniale è un periodo retribuito di astensione dal lavoro, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che contraggano un matrimonio, avente validità civile, o un’unione civile.
Tale beneficio non può essere fruito quando si contrae il solo matrimonio religioso – a meno che non sia seguito dal rito civile – mentre spetta anche più volte, come nel caso di soggetti divorziati o vedovi che contraggano successivi matrimoni, aventi validità civile, o unioni civili.

A livello legislativo la durata del congedo matrimoniale differisce per gli impiegati e gli operai, tuttavia i contratti collettivi hanno uniformato il trattamento portando il congedo per gli operai – 8 giorni – al pari di quello previsto per gli impiegati – 15 giorni. I giorni di congedo devono essere fruiti consecutivamente.

Come sopra riportato, il congedo deve essere fruito in occasione del matrimonio, ma qualora per motivi personali del lavoratore o per motivi inerenti la produzione aziendale risulti più conveniente il differimento, esso può essere anticipato di tre giorni o posticipato fino a 30 giorni successivi.
Se non diversamente disposto dalla contrattazione di riferimento, la richiesta di congedo deve essere presentata con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio.
Il lavoratore poi, una volta contratto il matrimonio o l’unione civile, dovrà produrre al datore di lavoro, entro il termine di 60 giorni, idonea documentazione.

Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore ha diritto di ricevere il medesimo compenso che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Tuttavia è prevista una particolare modalità di versamento del compenso per gli operai, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative; in questi casi, infatti, il trattamento economico viene parzialmente erogato dall’INPS mediante la corresponsione di un assegno anticipato dal datore di lavoro, di importo pari a 7 giorni di lavoro. Resta ovviamente a carico dell’azienda l’integrazione dell’as­se­gno fino a garantire la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo.

Si precisa che l’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’INPS spetta anche ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei 90 giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane, cooperative. In questo caso l’assegno viene corrisposto direttamente dall’Istituto e non dal datore di lavoro, come avviene nella generalità dei casi.

I lavoratori interessati devono presentare domanda entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Patronati;
  • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

Inoltre, alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, DPR 445/00 comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio ovvero relativa documen­tazione;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, DPR 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47, DPR 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
  • copia dell’ultima busta paga.

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