• Indennità di malattia ricovero di lavoratori percettori di Assegno Unico e Universale (AUU)

    Messaggio Inps n° 737 del 19/02/2024 

     
    Con Il messaggio Inps sopra citato, la sede Inps fornisce specifici chiarimenti in relazione all’erogazione dell’indennità di ricovero per i lavoratori dipendenti precettori di AUU. 
    L’Inps continuerà ad erogare l’indennità di malattia in misura intera ai lavoratori percettori dell’assegno unico e universale (riferimento Circolare n° 263/1988).
    Per la generalità dei lavoratori dipendenti (quindi senza familiari a carico) l’indennità sarà pari ai 2/5. 
    Si evidenzia che a partire dal 1° Marzo 2022, il legislatore con D.L.gs 230/2021 ha istituito l’Assegno Unico e Universale per figli a carico.
    L’assegno unico è riconosciuto per ogni figlio a carico, appartenente al nucleo familiare e indicato ai fini ISEE. Altro elemento fondamentale da evidenziare è che l’assegno spetta fino al compimento del ventunesimo anno di età ovvero senza limiti di età nel caso di figli con disabilità.
    Questa nuova modalità ha assimilato taluni benefici riconosciuti per la famiglia e le detrazioni fiscali per i figli fino ai 21 anni. Ai suddetti beneficiari dell'assegno unico non spettano più le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari. 
    Invece, con circolare 34/2022, la sede Inps ha confermato che continueranno ad essere riconosciuti gli importi  di assegno per il nucleo familiare al solo nucleo composto unicamente dal coniuge, con l’esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
     
    Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione
     
     
    29 Febbraio 2024
  • Welfare aziendale 2023

     Circolare Agenzia delle Entrate 23/E 

     Con tale circolare, si forniscono chiarimenti in merito alla nuova disciplina del Welfare Aziendale, successivamente alle novità introdotte dal Decreto Lavoro.
    Per l’anno 2023 è stata innalzata fino a 3mila euro (al posto dei consueti euro 258,23), la soglia entro la quale è possibile riconoscere ai dipendenti in forza beni e servizi esenti da imposte.
    Segnaliamo in particolare:
    • I beneficiari sono i dipendenti con figli fiscalmente a carico, i quali sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, per i benefit fino a 3mila euro, ricevuti dall’azienda.
    • In questa tipologia di agevolazione rientrano anche le somme utilizzate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas. Si evidenzia che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio.
    • E’ di fondamentale rilevanza che lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. 
    • Il Fisco considera a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000,00 euro per i figli fino a 24 anni (al lordo degli oneri deducibili). 
    • Il limite di reddito deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.
    • L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
     
     
    Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.
    05 Settembre 2023
  • Green pass: organizzazione delle verifiche in azienda

    Il Decreto Legge 127/2021 ha previsto l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro.
    I datori di lavoro saranno tenuti a:
    - entro il 15 ottobre 2021 delineare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;
    - dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 azione di verifica :  tutti i lavoratori e collaboratori che accedono al luogo di lavoro devono possedere ed esibire a richiesta la certificazione verde Covid-19; 
     
    12 Ottobre 2021
  • PROTOCOLLO ANTI COVID-19

     
    Protocollo aggiornato il 6 Aprile 2021  
    Sicurezza nel luoghi di lavoro 
     
    Il Governo e le parti sociali in data 6 aprile 2021, hanno aggiornato il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
    E’ stato raccomandato in merito agli ambienti di lavoro di: 
    • agevolare il lavoro agile come strumento di prevenzione ove la tipologia di attività lo favorisca; 
    • favorire le ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
    • assumere e aggiornare i protocolli anti-contagio
    • ampliare le modalità di sanificazione nei luoghi di lavoro;
    • limitare lo spostamento all’interno delle sedi operative limitando altresì l’utilizzo degli spazi comuni;
    • informare i lavoratori delle disposizioni delle Autorità anche sulle modalità d’ingresso in azienda anche relativamente a fornitori esterni; 
    • la riammissione dei lavoratori positivi dopo il 21esimo giorno solo con tampone negativo molecolare o antigenico;
    • l’obbligo dell’appaltatore d’informare immediatamente il committente del lavoratore, che opera nella stessa sede operativa, che è risultato positivo al tampone COVID-19;
    • è raccomandata l’igiene delle mani, con acqua e sapone. L’azienda deve fornire idonei e sufficienti mezzi di detersione per le mani.
    • devono essere rispettate le distanze di almeno un metro negli spazi comuni e condivisi utilizzando sempre i dispositivi di protezione delle vie aeree;
    • la mascherina e i dispositivi devono essere utilizzati sia all’aperto che al chiuso se gli spazi sono in condivisione; 
    • si raccomandano turni dei lavoratori adibiti alla produzione per diminuire il rischio del contagio;
    • favorire il distanziamento sociale e ridurre il numero di presenze evitando assembramenti;
    • devono essere definiti orari d’entrata ed uscita diversi e scaglionati; 
    • non sono consentite le riunioni in presenza;
    • se la riunione non sarà possibile in collegamento a distanza potrà effettuarsi riducendo al minimo i partecipanti;
    • in merito alle trasferte il datore di lavoro e il medico competente dovranno verificare il rischio di contagio sulla base dell’andamento epidemiologico. 
    08 Aprile 2021
  • DECRETO SOSTEGNI

    INTEGRAZIONI SALARIALI  
    Prime indicazioni 
    L'INPS ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione per operai agricoli 
    (Messaggio INPS 26 marzo 2021 n. 1297).
    CIGO: Le aziende hanno complessivamente a disposizione 25 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, da utilizzare come segue:
    • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
    • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
    La settimana si computa considerando 6 giorni intercorrente dal lunedì al sabato. 
    Per le ulteriori 13 settimane dal 01/04/2021 al 30/06/2021, l’Inps aggiornerà nei prossimi giorni il portale per poter inserire le istanze di domande relative a tale periodo.   
    CIGD/ASO: Per quanto riguarda invece i periodi di Cassa in deroga e Assegno Ordinario, il periodo di integrazione salariale sarà pari a 28 settimane e si dovrà ritenere aggiuntivo alle 12 settimane. 
    Le aziende avranno quindi a disposizione in totale 40 settimane. 
    Per quanto concerne i termini di presentazione delle domande, l'INPS precisa che il termine di trasmissione per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 potranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.
    Resta fissata la possibilità per le aziende di anticipare gli importi dovuti di cassa integrazione per provvedere al conguaglio nel mese/i successivo/i. 
    Rimane confermata, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
    08 Aprile 2021
    • INVIO SPESE SANITARIE AL STS: NUOVE INFORMAZIONI E NUOVE SCADENZE.

      Sono numerose le novità relative alla modalità di invio dei dati delle spese mediche per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Alcune di queste riguardano le spese sostenute nel 2020 da inviare entro il prossimo 1 febbraio 2021, mentre altre riguardano le spese che saranno sostenute a partire dal 2021: in quest’ultimo caso la trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
      La materia, ampiamente regolata dal D.Lgs. n. 175/2014, è stata modificata dal D.M. n.270 del 19 ottobre 2020.


      In primo luogo, il nuovo D.M. richiede esplicitamente che vengano fornite nuove informazioni, in particolare relative alla modalità di pagamento: la detrazione IRPEF del 19% sarà riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (si dovrà indicare non lo specifico metodo di pagamento, ma indicare solo “tracciabile”, “non tracciabile”).
      L’obbligatorietà è prevista per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, non rientranti nelle fattispecie escluse indicate dall’art. 1 comma 680 della Finanziaria 2020, ed è facoltativa solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici e per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN: in queste ultime fattispecie si potrà beneficiare della detrazione anche pagando in contanti.


      A partire dal 2021, sarà necessario indicare anche il tipo di documento fiscale, così da distinguere le fatture da altri documenti fiscali. Non solo. Per le spese 2021, così come avviene nella fatturazione elettronica, è richiesta l’indicazione dell’aliquota IVA o della natura dell’operazione qualora l’IVA non venisse applicata.


      Inoltre, vista la possibilità per il soggetto che sostiene la spesa sanitaria di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Decreto in esame prevede che il soggetto è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi alla spesa oggetto di opposizione ma, ai fini dell’opposizione, non verrà trasmesso il codice fiscale. Importante inoltre, indicare nell’apposito nuovo campo l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati.

      Lo Studio rimane a completa disposizione. 

       

      10 Dicembre 2020
    • CASHBACK. COS'È E COME FUNZIONA.

      Augurandoci di fare cosa gradita ai nostri Clienti e a chiunque ci legge, di seguito inseriamo alcuni chiarimenti inerenti la misura del Cashback che prenderà avvio a partire dal 8 dicembre. 

      Il CASHBACK è uno strumento introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019 art. 1 comma 288). Tale normativa viene poi aggiornata dal D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, che regola la materia attribuendo alla Consap Spa il compito di erogare tali rimborsi, e dal tanto atteso Decreto del Mef entrato in vigore a fine novembre: è proprio questo che ha regolato in toto la misura, posticipando di fatto la data di partenza del piano. Infatti l’intenzione iniziale era di dare avvio al Piano a partire dal 1° dicembre ma, vagliati i numeri ancora troppo alti di contagi e considerando che tale misura incentiva lo shopping fisico, si è deciso di posticiparne l’inizio. Nel decreto, dunque, si predispongono le misure attuative per l’EXTRA CASHBACK affermando che tale misura sarà sperimentale per l'intero periodo natalizio e che per tutto il 2021 e per un periodo del 2022 saranno invece previsti strumenti simili su base non mensile ma semestrale.


      L’incentivo EXTRA CASHBACK previsto per il mese di dicembre, facente parte del più ampio piano “Italia Cashless” (comprensivo di altri interventi, tra cui la Lotteria degli scontrini) è finalizzato a incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici per spese di ogni genere e tipo: negozi, ristoranti, supermercati, artigiani e professionisti. Non importa dove né quanto si spende: importa quale strumento di pagamento si sceglie di utilizzare.


      Secondo questo strumento sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso su tutti gli acquisti fisici fatti in negozi, bar, professionisti, ristoranti. Non sono però validi gli acquisti effettuati online, le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM, i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente e le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.
      La soglia minima di acquisti è stata fissata quindi a 10 (senza però individuare un minimo di spesa), con la conseguenza che in un mese si potrà maturare già fino a 150 euro di rimborso, a fronte di una spesa di 1500 euro.
      Riguardo invece alla più ampia misura del CASHBACK prevista a partire da gennaio: salvo modifiche future, per ora sappiamo che dal mese di gennaio il rimborso sarà effettuato con un minimo di acquisti pari a 50 ogni sei mesi: il rimborso massimo che si potrà ottenere ogni sei mesi sarà pari a 150 euro a fronte di una spesa semestrale pari a 1500 euro.


      Ma nella pratica, come funziona?
      Per prima cosa, il soggetto che intende beneficiare di questa misura deve assicurarsi di essere in possesso dello Spid (in alternativa si può utilizzare la Carta di Identità Elettronica), ovvero dell’identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e non solo. In alcuni settori lo Spid è obbligatorio da ottobre ma si pensa che entrerà, sempre più insistentemente, a far parte del nostro quotidiano. Ecco perché consigliamo di farlo il prima possibile, e con un po' di anticipo viste le tempistiche un po' dilatate di alcuni provider.


      Dopo aver scaricato sul cellulare l’applicazione “IO”, bisognerà effettuare l’accesso tramite le credenziali SPID o CIE. In seguito, in fase di registrazione Cashback, bisognerà indicare, oltre all’IBAN per gli eventuali futuri rimborsi, gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) o attivare il Cashback sull’account Satispay. Una volta registrato, si può procedere agli acquisti, ricordandosi però di utilizzare esclusivamente gli strumenti di pagamento elettronici inseriti precedentemente nell’App.

      Prima di procedere agli acquisti, in particolare in questa fase prettamente sperimentale, è opportuno chiedere al commerciante se è in possesso di dispositivi di accettazione di carte abilitato a partecipare correttamente all'iniziativa. Il commerciante, per rendere disponibile il servizio e agevolare tali acquisti , dovrebbe contattare il proprio fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento. 


      Il SUPER CASHBACK è invece uno strumento differente, che sarà disponibile a partire dal 1 gennaio 2021, e che permette ai maggiori utilizzatori semestrali del denaro elettronico di potere concorrere ad un cashback pari a 1500 euro (sempre ogni 6 mesi). La finalità è la medesima – ridurre le transazioni non tracciate con denaro contante – e, per ora, è sufficiente sapere che in seguito alla registrazione all’applicazione IO per la misura Extra cashback, l’utente è già abilitato a concorrere a questo ulteriore rimborso, utilizzando i medesimi strumenti di pagamento inseriti. 

       

      04 Dicembre 2020
    • MISURE FISCALI INTRODOTTE DAL DECRETO RISTORI QUATER.

      Approvato ieri notte dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Ristori Quater si impegna, ancora una volta, ad offrire sostegno alle aziende e ai professionisti colpiti dall’emergenza Covid-19.


      La prima novità di cui vogliamo parlare è la proroga della scadenza di alcune tasse, a prescindere dalla zona o dal settore di appartenenza. Infatti, il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.


      Tale proroga viene estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per questi soggetti vengono inoltre sospesi i versamenti dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva, in scadenza nel mese di dicembre. Tale sospensione si applica anche a tutte le attività economiche che sono state chiuse con il Dpcm del 3 novembre, a quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, ai ristoranti nelle zone arancioni e rosse, a tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.


      Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.



      Sono rinviate a marzo 2021 (invece che dicembre 2020) le scadenze dei pagamenti per la “Rottamazione ter” ed il “saldo e stralcio”, previsti dal D.L. 18/2020.

      Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

      30 Novembre 2020
    • MISURE FISCALI PREVISTE DAL NUOVO DECRETO RISTORI BIS (D.L. 149/2020).

      Nel nuovo D.L. vengono introdotte misure destinate alle attività economiche interessate dalle restrizioni disposte a tutela della salute in seguito al Dpcm di settimana scorsa e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
      Di seguito le novità che potrebbero interessare maggiormente i nostri clienti:


      Il Fondo perduto già previsto nel decreto ristori precedente è stato ampliato, ricomprendendo una categoria più ampia di beneficiari (bar, gelaterie, pasticcierie, alberghi, …) e aumentando la sua portata del 50% rispetto al decreto di ottobre.


      Viene anche riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle attività presenti all’interno dei centri commerciali e a favore dei soggetti con partita IVA, che svolgono nelle zone rosse una delle attività indicate dall’allegato 2.


      La previsione secondo cui il credito d’imposta possa essere ceduto al proprietario dell’immobile locato (in misura pari al 60% dell’affitto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre), viene estesa anche alle attività commerciali che beneficiano dei nuovi fondi, se esercitano in Regioni individuate come zone rosse.
      Per le stesse, è altresì prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di novembre e dicembre (se in altre zone, la sospensione è prevista solo per il mese di novembre).


      Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. Inoltre, per i soggetti a cui si applicano gli Isa, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.


      Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti riguardanti le zone arancioni e gialle.

      10 Novembre 2020
    • ONERI DETRAIBILI TRACCIABILI

      Casi pratici 
      Importanti novità interessano, dal 1° gennaio 2020, gli oneri detraibili, ossia quelle spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta (Irpef) del 19% in sede di dichiarazione dei redditi. Dal 2020 tali spese potranno essere detratte solo se pagate con sistemi tracciabili e quindi, in pratica, con carta di credito o di debito (Bancomat), bonifico, assegno, bollettino di conto corrente postale, altri strumenti tracciabili (es. Paypal).
      La novità avrà i suoi riflessi pratici nella dichiarazione dei redditi da compilare nel 2021, riferita al periodo d’imposta 2020 già adesso però i contribuenti devono tenerne conto, sia per pagare tali spese nel modo corretto, sia già conservando la relativa documentazione. Non basterà infatti pagare con strumenti tracciabili, bisognerà anche provare di averlo fatto. In pratica non sarà sufficiente consegnare al nostro Studio/Caf soltanto la fattura della prestazione (es. la fattura del medico, dell’odontoiatra, ecc..) ma si dovrà anche fornire la documentazione che comprovi l’avvenuto pagamento “tracciabile”. Ad esempio si dovrà consegnare anche la ricevuta della carta di credito, la copia del bonifico, probabilmente la fotocopia dell’assegno ecc…
      Va premesso che è attesa una circolare ministeriale che chiarisca i numerosi dubbi interpretativi. Per ora consigliamo di conservare con la fattura la relativa documentazione del pagamento tracciabile.
      Vediamo ora quali sono gli oneri interessati dalla tracciabilità (elenco non esaustivo) :
      • Le spese sanitarie e veterinarie;
      • Le spese funebri;
      • Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
      • Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
      • I premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
      • Le erogazioni liberali ad Onlus ecc… (come già in passato);
      • Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
      • I canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
      • I canoni di locazione per unità immobiliari adibiti ad abitazione principale;
      • Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
      • Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
      Ricordiamo in ultimo che, in deroga alla regola generale di tracciabilità, potranno essere pagate in contanti :
      • Le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
      • Le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e/o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale. 
      Riferimenti : comma 679 articolo 1 Legge di Bilancio 2020
      28 Gennaio 2020
    • 730/2018: modelli approvati e novità

      L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730/2018 e le istruzioni per la compilazione

      16 Marzo 2018

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